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Ordinanza del 16 giugno 2009 di Fazio per dispensare gli oppioidi orali e trasdermici con ricetta normale in vigore dal 20 giugno 2009 (pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) modificata con successiva ordinanza del 2 luglio (in vigore dal 8 luglio 2009)

 

Al via la liberalizzazione dei farmaci analgesici oppioidi orali e trasdermici utilizzati nel trattamento del dolore, che potranno essere prescritti e dispensati  con la ricetta non-ripetibile semplice (come ad es Co-efferalgan), con un provvedimento d'urgenza temporaneo, in attesa di una modifica più ponderata del DPR 309/90.
        L'ordinanza, firmata il 16 giugno 2009, è operativa dal 20 giugno 2009, giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
La stessa ordinanza è stata modificata da una ordinanza successiva (datata 2 luglio, pubblicata ed in vigore dal 8 luglio 2009), che comporta per i medicinali oggetto del provvedimento quando prescritti con ricette private diverse da quella del SSN e dal modello a ricalco l'annotazione del documento d'identità dell'acquirente e la trasmissione dei dati relativi a queste prescrizioni. Una ulteriore ordinanza (dell'8-10-09) ha specificato che la norma riguarda esclusivamente i medicinali trasferiti in tab II-D dalla tab II-A con la ordinanza in questione.

Che dire del provvedimento? La semplificazione della prescrizione ha l'encomiabile obiettivo di incentivare le cure palliative e la terapia del dolore, ma il farmacista non può che restare perplesso nel constatare che altri medicinali di uso altrettanto importante e forse ancora più frequente (es Gardenale e simili), sicuramente meno pericolosi e meno soggetti ad abuso e tossicomania, rimangono ancora sottoposti a formalità davvero pesanti per il farmacista (ordinazione con buono acquisto e trascrizione dei movimenti sul registro di carico e scarico), ora cancellate con un provvedimento d'urgenza per gli analgesici oppiacei in questione. Da notare infine che per i medicinali oggetto dell'ordinanza, come per tutti quelli della tab II-D, l'indicazione della posologia non è più obbligatoria.
        Ulteriori perplessità suscita la seconda ordinanza, che modifica la prima. Mi chiedo se il Ministro si sia consultato con qualche farmacista (che sono i diretti interessati nell'applicazione della seconda ordinanza) per adottare il provvedimento, perchè il risultato è che mentre per i medici si tratta di una semplificazione, per i farmacisti al contrario potrebbe diventare una vera e propria "complicazione" che appare del tutto sproporzionata e ingiustificata. Se infatti si teme che possano circolare ricette false, per quale motivo e con quale coerenza si è eliminato l'obbligo di utilizzare un ricettario ministeriale che in quanto tale è tracciato e tracciabile?
        Per ultimo, non volevo proprio credere che ci fosse qualche collega che desiderava estendere le modalità previste dalla seconda ordinanza (registrazione degli estremi del documento d'identità dell'acquirente ed invio periodico mensile dei dati alla Asl e all'Ordine provinciale, nel caso di richiesta dei prodotti dell'ordinanza con ricetta libera -diversa dal ricettario ministeriale o da quello del SSN-) ad altri medicinali, già oggetto di precedenti provvedimenti per via ordinaria e quindi non oggetto della ordinanza in questione, come ad es.: Co-efferalgan e Tachidol. Alla fine ha prevalso il buon senso, ma c'è voluta una terza ordinanza.

Il provvedimento riguarda i medicinali dell'allegato III-bis (per il trattamento del dolore) con esclusione di tutti i preparati iniettabili e con esclusione dei composti ad uso orale di metadone e buprenorfina.
Questi medicinali oggetto del provvedimento vengono collocati nella sezione D della tebbella II DPR 309/90, pertanto saranno soggetti alla ricetta non-ripetibile semplice, senza formalità di acquisto per la farmacia e di registrazione dei movimenti (niente buono acquisto nè registro di carico e scarico).
Per quanto riguarda la prescrivibilità a carico del SSN, rimangono prescrivibili nella quantità occorrente per 30 giorni di terapia, con possibilità di utilizzare sia il ricettario a ricalco che il comune modulo del SSN,  secondo quanto già a suo tempo enunciato riguardo a Co-efferalgan con la nota UCS dell'11-5-07.

 

dal Ministero:
Terapia del dolore: più facile accedere alle cure


    Ancora oggi in Italia è difficile accedere ai farmaci per combattere il dolore.
        Queste difficoltà ci pongono agli ultimi posti in Europa per le prescrizioni dei farmaci oppiacei che servono a combattere il dolore e le sofferenze, cui sono costretti milioni di italiani colpiti da gravi malattie come il cancro, ma anche da patologie croniche e invalidanti o comunque da gravi traumi, etc.
        Una delle cause che rendono difficile l'accesso alla terapia del dolore è l'obbligo, previsto dal Testo unico degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope di cui al DPR 309 del 1990, di utilizzo di un ricettario speciale per la prescrizione di medicinali analgesici oppiacei per un gran numero di preparazioni medicinali contenenti antidolorifici.
        In attesa di una revisione del Testo unico, il Viceministro Prof. Ferruccio Fazio, sentito il parere del Consiglio Superiore di Sanità, ha emanato oggi un'Ordinanza che iscrive temporaneamente alcune composizioni medicinali nella tabella II sezione D del Testo unico.
        L'Ordinanza del 16 giugno 2009 entra in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e rimane vigente fino all'entrata in vigore delle disposizioni di revisione del Testo unico o comunque non oltre i dodici mesi.
Nell'Ordinanza stessa viene ribadita la necessità di una revisione sistematica del Testo unico.
        L'iscrizione delle composizioni in Tabella II sezione D rende più semplice la prescrizione di alcuni farmaci oppiacei, consentendo al medico di utilizzare il ricettario normale anziché quello speciale ed eliminando così le difficoltà burocratiche che spesso scoraggiano tali prescrizioni.
        Le composizioni medicinali, per le quali viene temporaneamente adottata la ricetta semplice, sono tutte composizioni ad uso diverso da quello parenterale, utilizzate nella terapia del dolore severo di qualsiasi origine. Sono esclusi i medicinali indicati nella terapia della disassuefazione degli stati di tossicodipendenza.

Le composizioni temporaneamente iscritte nella sezione D della Tabella II sono:

  • composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti codeina e diidrocodeina in quantità, espressa in base anidra, superiore a 10 mg per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, superiore all'1% p/v (peso/volume) della soluzione multidose;
  • composizioni per somministrazione rettale contenenti codeina, diidrocodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 20 mg per unità di somministrazione;
  • composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti fentanyl, idrocodone, idromorfone, morfina, ossicidone e ossimorfone;
  • composizioni per somministrazioni ad uso transdermico contenenti buprenorfina.

 

 

In precedenza erano state introdotte limitate modifiche alle tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope relative ad alcune preparazioni contenenti codeina o ossicodone.

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