Accesso alle Prestazioni |
Cittadini dell’Unione Europea o della Norvegia, Islanda, Lichtenstein e Svizzera, in temporaneo soggiorno in Italia
Per ottenere le prestazioni sanitarie è necessario presentare, assieme a un documento di identità, la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM), o il certificato sostitutivo, validi alla data della prestazione, che danno diritto alle cure urgenti e medicalmente necessarie, stabilite tali a giudizio del medico, compresi i diritti di esenzione dal pagamento del ticket, a parità di condizioni economiche con il cittadino italiano.
Tutte le altre prestazioni sanitarie son a carico dell'interessato.
Rilascio codice ENI ai cittadini comunitari indigenti presenti in Italia
Cittadini di uno degli Stati che hanno stipulato con l'Italia una Convenzione/Accordo Bilaterale, in temporaneo soggiorno in Italia. (Argentina, Australia, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Capo Verde, Città Del Vaticano, Macedonia, Montenegro, Principato Di Monaco, Repubblica Di San Marino, Serbia, Tunisia)
Per ottenere le prestazioni sanitarie è necessario presentare, assieme a un documento di identità, il modulo rilasciato dallo Stato di provenienza valido alla data della prestazione che da diritto alle prestazioni urgenti (stabilite tali a giudizio del medico).
Tutte le altre prestazioni sanitarie sono a carico dell'interessato.
Nota bene
Le Convenzioni sono diverse fra Stato e Stato ed è consigliabile chiedere informazioni agli Uffici competenti.
Avvertenze
In assenza del modulo rilasciato dallo Stato di provenienza, il pagamento delle prestazioni sanitarie erogate è a carico dell'interessato che potrà richiedere il rimborso al Servizio Sanitario in base alle regole del Paese di appartenenza.
Cittadini Extra comunitari, regolarmente presenti sul territorio italiano
Obbligatoriamente iscritti al S.S.N.
Ai sensi di legge sono obbligatoriamente iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, se in possesso di regolare permesso di soggiorno:
- gli stranieri con eventuali familiari a carico i quali abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;
- gli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno o che ne abbiano chiesto il rinnovo, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo;
- anche per motivi familiari, per affidamento, per attesa adozione, per acquisto della cittadinanza, per asilo politico, per asilo umanitario e per richiesta di asilo. I cittadini stranieri con permesso di soggiorno per richiesta di asilo sono equiparati ai disoccupati italiani.
Per tali soggetti l’iscrizione è obbligatoria ed avviene solo a seguito dell’esibizione alla competente A.S.L. del regolare permesso di soggiorno o del certificato sostitutivo dello stesso (se in corso di rinnovo).
Ai sensi di legge è riconosciuta competente la A.S.L. nel cui territorio lo straniero ha la residenza anagrafica o abitualmente dimora ( domicilio indicato nel permesso di soggiorno). L’iscrizione obbligatoria al S.S.N. è valida per tutta la durata di validità del permesso di soggiorno.
Tutti i soggetti indicati sono interamente equiparati ai cittadini italiani anche per ciò che riguarda la “posizione ticket” per cui valgono le stesse regole che si osservano per gli iscritti al SSN.
Il diritto all’iscrizione obbligatoria viene meno contestualmente alla scadenza, revoca o annullamento del permesso di soggiorno, oppure in caso di espulsione, salvo che l’interessato esibisca documentazione comprovante richiesta di rinnovo del permesso o pendenza del ricorso avverso i suddetti provvedimenti.
Facoltativamente iscritti al S.S.N.
Gli stranieri che, pur essendo in possesso di regolare permesso di soggiorno, non risultino iscritti al S.S.N. in quanto non appartenenti a nessuna delle categorie indicate al punto precendente devono assicurarsi contro il rischio di malattia, infortunio e per la maternità mediante la stipula di apposita polizza assicurativa con un Istituto Assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale oppure mediante iscrizione facoltativa al Servizio Sanitario Nazionale, previo versamento di un contributo annuale (valido per anno solare), rinnovabile e nella misura stabilita con Decreto Ministeriale.
Condizione essenziale affinché il cittadino straniero in possesso di regolare permesso di soggiorno possa iscriversi al S.S.N. è che la durata dello stesso sia superiore a tre mesi. Eccezione è costituita dagli studenti e dalle persone alla pari cui viene concessa la possibilità di iscriversi al S.S.N. anche in presenza di permesso di soggiorno inferiore ai tre mesi.
L’iscrizione dello straniero e dei familiari al S.S.N. avviene dietro corresponsione di un contributo annuale stabilito con il D.M. dell’8.10.1986, artt. 1 e 4, nella misura del 7,50 per cento del reddito complessivo conseguito in Italia e all'estero nell'anno precedente; la percentuale è ridotta al 4 per cento sulla quota di reddito eccedente i 20.658,25 € e fino al limite di 51.645,70 €. In ogni caso il contributo non può essere inferiore a 387,35 €. Oppure di 219,49 € per le persone collocate alla pari e di 149,75 € per gli studenti privi di redditi diversi da borse di studio o sussidi erogati da Enti Pubblici italiani.
L’iscrizione avviene presso la A.S.L. del Comune in cui lo straniero dimora abitualmente, secondo quanto già visto per gli iscritti obbligatoriamente al S.S.N. In tal caso, come avviene anche per gli stranieri iscritti obbligatoriamente al S.S.N., gli iscritti volontariamente sono equiparati ai cittadini italiani anche per ciò che riguarda la “posizione ticket”.
Non iscritti al S.S.N.
Agli stranieri in possesso di permesso di soggiorno di durata inferiore a tre mesi e per tutti coloro che pur avendo i requisiti per poter richiedere l’iscrizione facoltativa non vi abbiano provveduto, sono comunque assicurate, dietro corresponsione dei relativi oneri, le prestazione per cure urgenti ed essenziali e quelle indicate nei punti a), b), c), d), e) del T.U. 286/98.
Per tutte le prestazioni sanitarie a costoro erogate, ma lasciate insolute, si rinvia a quanto previsto per i cittadini non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno.
Resta inteso che per tutte le altre prestazioni sanitarie non urgenti od essenziali erogate a richiesta del cittadino straniero, questi sarà tenuto a corrispondere la relativa tariffa prevista per ciascuna prestazione ricevuta.
Permesso di soggiorno per turismo.
Da diritto alle prestazioni sanitarie urgenti con pagamento delle relative tariffe al momento della dimissione e alle prestazioni sanitarie programmate previo pagamento delle relative tariffe al momento dell’accettazione.
Nota bene
Anche in presenza di una polizza assicurativa privata è previsto il pagamento diretto delle prestazioni sanitarie erogate. Sarà cura dell'interessato presentare richiesta di rimborso alla compagnia di assicurazione.
Permesso di soggiorno per cure mediche
Per ricevere le prestazioni sanitarie concordate con il personale medico, è necessario il visto di ingresso per cure mediche rilasciato dal Consolato Italiano del Paese di appartenenza.
Il pagamento delle tariffe previste comporta l'anticipo di un acconto e il saldo alla dimissione.
Nota bene
Richiedere l'intervento del Servizio Sociale del PTV per la presa in carico e la relativa valutazione del caso, nonchè l’eventuale presa di contatto con la Questura di Roma per il disbrigo di pratiche burocratiche qualora si ravvisi la necessità di regolarizzare la posizione dell’interessato
Cittadini Extra-comunitari, irregolarmente presente sul territorio italiano
Per richiedere la tessera S.T.P. (Stranieri Temporaneamente Presenti) occorre dichiarare:
- le generalità (che non saranno riportate sulla tessera);
- la mancanza di risorse economiche sufficienti (dichiarazione di indigenza);
- di non essere regolarmente presente sul territorio italiano.
Per ottenere le prestazioni sanitarie si deve presentare la tessera S.T.P che da diritto:
a) alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali e continuative, stabilite tali a giudizio del medico, compresi i diritti di esenzione dal pagamento del ticket, a parità di condizioni economiche con i cittadini italiani;
b) alle cure ambulatoriali e ospedaliere, urgenti ed ordinarie legate a:
- tutela della gravidanza, tutela della salute del minore,
- interventi di profilassi internazionale (vaccinazioni obbligatorie)
- profilassi diagnosi e cura della malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai).
c) assistenza protesica consentita nei casi in cui
- l’evento morboso o traumatico sia avvenuto durante la permanenza dello straniero sul territorio della Regione Lazio (come deve evincersi dalla certificazione medica rilasciata dalla struttura di ricovero);
- lo straniero sia ricoverato presso le strutture ospedaliere della Regione Lazio;
- quando la mancata fornitura di ausili e di dispositivi Protesici/Ortesici rende impossibili le dimissioni ospedaliere.
Documentazione necessaria per ottenere l’assistenza protesica
- documentazione medica ospedaliera
- compilazione modello STP
- presentazione modello STP presso l’Ufficio riabilitazione e protesi
Tutte le altre prestazioni sanitarie sono a carico dell'interessato.
Attribuzione del codice STP presso il Policlinico Tor Vergata
Si precisa che questo Policlinico genera il codice STP esclusivamente ai pazienti degenti presso i Reparti del PTV o presso il Pronto Soccorso in attesa di trasferimento/ricovero.
Non verrà rilasciato agli utenti richiedenti prestazioni ambulatoriali
Il rilascio del tesserino STP è subordinato ad una dichiarazione di indigenza rilasciata dallo straniero attraverso la compilazione del modello (italiano, inglese e francese, spagnolo e arabo) e che rimarrà agli atti della Direzione Sanitaria che genera il codice STP.
Cittadini italiani emigrati in un paese extracomunitario non convenzionato con l'Italia, in temporaneo soggiorno in Italia
Per ottenere le prestazioni sanitarie si deve presentare, assieme a un documento di identità, l’attestato numerato rilasciato dall’Azienda Sanitaria valido alla data della prestazione che da diritto alle prestazioni ospedaliere urgenti e alle prestazioni ambulatoriali urgenti.
Tutte le altre prestazioni sanitarie sono a carico dell'interessato.
Nota bene L’attestato numerato di emigrato temporaneamente rientrante è rilasciato, in assenza di una copertura assicurativa, dal Distretto Sanitario competente per territorio e può avere una validità massima di 90 giorni nell’anno solare.
Avvertenza
In assenza dell’attestato dall’Azienda Sanitaria le prestazioni sanitarie erogate sono a carico dell'interessato.
Informa salute - Accesso al SSN per i cittadini stranieri |
Quadro normativo |
- Costituzione italiana, art.32
- Legge. n. 40 del 6.03.1998
- D.Lgs. n. 286 del 25.07.1998 e Regolamento applicativo
- DPR n. 394 del 31.08.1999
- Circolare n. 5 del 24.03.2000 emanata dal Ministero della Sanità
- Legge n. 189 del 30.07.2002
- DPR n. 334/2004
- Legge 99/2013
- Legge 119/2013
- Legge 128/2013
- Legge 9/2014
- Legge 10/2014
- D. Lgs. 12/2014
- D. Lgs. 18/2014
- D. Lgs. 24/2014
- D. Lgs. 40/2014
- Legge 161/2014
- D. Lgs. n. 142 del 18 agosto 2015