Notificazione per pubblici proclami in ottemperanza all'ordinanza del Consiglio di Stato Sezione Terza, n. 2831 pubblicata il 31.07.2025 - Giudizio di appello RG 5000 del 2025

Stampa

 

Notificazione per pubblici proclami in ottemperanza all'ordinanza del Consiglio di Stato Sezione Terza, n. 2831 pubblicata il 31.07.2025 - Giudizio di appello RG 5000 del 2025 promosso dalla Sig.ra Cristina Morici

 

Estremi del ricorso di primo grado: ricorso proposto dinanzi al TAR Lazio–Roma, Sez. Terza Quater, RG n. 3696/2025, notificato in data 11.03.2025 e depositato il 20.03.2025;

Estremi del ricorso in appello: ricorso dinanzi al Consiglio di Stato, Sez. Terza, RG n. 5000/2025, notificato il 16.06.2025 e depositato il 20.06.2025;

Nome del ricorrente: Morici Cristina (c.f. MRCCST71L52H501V);

Denominazione dell’Amministrazione intimata: Fondazione PTV – Policlinico Tor Vergata; Sentenza impugnata: sentenza n. 7516/2025 del TAR Lazio-Roma, Sez. Terza Quater, pubblicata il 16.04.2025 nel giudizio RG n. 3696/2025.

Sunto dei motivi di gravame:
Con il primo motivo del ricorso in appello dinanzi al Consiglio di Stato è stata dedotta l’erroneità della sentenza del TAR Lazio-Roma, Sez. III Quater, n. 7516/2025, per aver essa erroneamente ritenuto inammissibile il ricorso in primo grado (RG 3696/2025) per mancata impugnazione della prima graduatoria pubblicata il 25 novembre 2024. Tale decisione è illegittima perché il Bando, all’art. 8, espressamente prevede che, in caso di esclusione dei soggetti partecipanti al concorso, debba essere “notificato” apposito provvedimento recante le ragioni dell’esclusione. La graduatoria provvisoria del 25.11.2024, peraltro, dava atto che sarebbe stato in seguito notificato un provvedimento ai soggetti esclusi dalla graduatoria, per mancanza dei requisiti di ammissibilità. Di talchè, prima della notifica del suddetto provvedimento, avvenuta solo in data 10.01.2025, non era possibile avere piena conoscenza dell’atto da impugnare e dei motivi della sua illegittimità.

Con il secondo motivo di appello è stata dedotta la violazione dell’art. 6, comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990, cioè la violazione dell’obbligo del soccorso istruttorio, essendo la fattispecie rientrante fra quelle di mero “errore materiale”, riconoscibile dall’Amministrazione con il concorso del partecipante, il quale aveva già esattamente indicato tutti gli estremi dell’Attestato di Operatore Socio-sanitario in suo possesso, il quale quindi era facilmente ricollegabile al partecipante.